La successione “mortis causa” ha come effetto giuridico che uno o più soggetti subentrano nella titolarità di un patrimonio o di singoli diritti patrimoniali al precedente titolare
Per le disposizioni si può procedere con testamento (scritto di pugno c.d. olografo, pubblico, segreto e speciale) e disponendo “a titolo particolare” o “a titolo universale”. Quando la disposizione è a titolo particolare (quote disponibili) si parlerà di legato, mentre il beneficiario sarà chiamato “legatario” (cd. successione testamentaria) .
Si può decidere anche decida di non disporre alcun testamento, lasciando tutta la regolamentazione dei beni alla legge. Parliamo quindi di successione “legittima”, con quote minime obbligatorie da riservare ai c.d. legittimari, la moglie ed i figli (cd successione legale).
GRAZIE AL QUALE CI CHIAMIAMO SACERDOTI
E INFATTI ABBIAMO IL CULTO DELLA GIUSTIZIA