< La procedura di sovraindebitamento>

il Codice della Crisi d’Impresa (CCI) definisce il sovraindebitamento come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative  e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2 lett. c) d.lgs. 14/2019).

In caso di sovraindebitamento, i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale possono ricorrere a tre procedure:

  • il piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73), riservato al consumatore (sostituisce il “piano del consumatore”);
  • il concordato minore (artt. 74-83), rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative (sostituisce “l’accordo di composizione della crisi);
  • la liquidazione controllata del debitore (artt. 268-277) rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati (sostituisce la “liquidazione del patrimonio”)
 
IL DIRITTO È L’ARTE DEL BENE E DEL GIUSTO
GRAZIE AL QUALE CI CHIAMIAMO SACERDOTI
E INFATTI ABBIAMO IL CULTO DELLA GIUSTIZIA
scritta marmorea settima sezione penale tribunale milano

Non era né un eroe né un santo: era semplicemente un avvocato

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