Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone con cui un soggetto (denominato disponente) trasferisce beni e diritti a un altro soggetto (detto trustee) il quale assume l’obbligo di amministrarli, nell’interesse di uno o più beneficiari, affinché si raggiunga un determinato scopo (indicato dal disponente).

Gli effetti del trust sono esemplificativamente i seguenti:

1- Transitori della proprietà separata in capo al Trustee, soggetto al quale è affidata temporaneamente la gestione dei beni detto “Fondo in Trust”, suscettibile di incremento o decremento a vantaggio dei soggetti aventi posizioni Beneficiari;

2- Protettivi del Fondo in Trust da aggressioni di eventuali creditori dei soggetti a vario titolo coinvolti nell’atto non potendo mai essere oggetto di apprensioni alcune, se, non esclusivamente, per debiti e obbligazioni contratti in esecuzione del Trust.

3- Dirimenti per una più agevole gestione di potenziali conflitti tra i soggetti (familiari o soci); crisi successorie a causa di possibili contrasti interni o holding di famiglia.

4. Facilitatori, evita il passaggio generazionale di aziende o patrimoni che subiscano nocumento o crisi successorie a causa di possibili contrasti e holding di famiglia.

5. Controllori dell’occorrenza di gruppi societari e holding di famiglia.

6. Enucleatori, separatori, suddividenti di determinati beni per destinarli a qualcuno o ad un affare o per uno scopo, evitando, così, la confusione con altri patrimoni.

7. Garantistici, all’occorrenza, dell’esatta esecuzione di un obbligazione o compravendita all’esito della quale il Trust cessa facendo si che l’acquirente automaticamente entri in possesso del bene.

8. Sussidiari nei rapporti di natura concorsuale concordataria ed extra-concorsuale per il risanamento di crisi aziendali,  commerciali , societari; Analogamente in ambito successorio, divorzile, di convivenza more uxorio, obblighi di mantenimento o altro ancora.

Le figure del trust sono 3:

1.Il Disponente (o Settlor o Grandor);

2. Il Trustee;

3. il Beneficiario o Beneficiary.

In un trust di scopo e caritatevole è d’obbligo la figura di controlo e di garanzia del:

4. Guardiano o Protector o Enforcer o Adviasor.

IL DIRITTO È L’ARTE DEL BENE E DEL GIUSTO
GRAZIE AL QUALE CI CHIAMIAMO SACERDOTI
E INFATTI ABBIAMO IL CULTO DELLA GIUSTIZIA
scritta marmorea settima sezione penale tribunale milano

Non era né un eroe né un santo: era semplicemente un avvocato

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